International Society of Psychology

Anno 2018 

 Proposta di Legge per l'istituzione dello Psicologo delle Cure Primarie (PCP) 

FIRMA LA PETIZIONE NAZIONALE ONLINE PER LA LEGGE SULL'ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO DELLE CURE PRIMARIE IN ITALIA

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 Perché conviene istituire lo Psicologo delle Cure Primarie?


A livello internazionale, negli ultimi decenni, la figura dello Psicologo delle Cure Primarie, definita in tutto il mondo Primary Care Psychologist, ovunque introdotta/sperimentata ha portato a significativi vantaggi sia in termini di salute dell'utenza che in termini economici, come riportato nella proposta sottoposta pochi mesi fa all'ENPAP (Call for Ideas).

L'introduzione dello Psicologo delle Cure Primarie (PCP) in Italia comporterebbe i seguenti vantaggi:

 

  • Vantaggi per la salute pubblica
  • Vantaggi economici per la collettività
  • Vantaggi per l'occupazione nel settore della Psicologia

 


 Principi Fondanti


La proposta di legge ideata dalla ISP si differenzia sensibilmente da quelle precedentemente ideate da altri soggetti politici in quanto, oltre a generare esclusivamente dal mondo della psicologia, si fonda su pochi ma ben chiari principi etici a vantaggio degli Psicologi, dei MMG e, soprattutto, dell'utenza:

  1. Diritto all'assistenza psicologica - a tutti i cittadini deve essere garantito un servizio di psicologia delle cure primarie che consenta di individuare precocemente ed affrontare efficacemente tutte le condizioni di disagio di tipo psicologico spesso ignorate dal Medico di Medicina Generale.
  2. Etica del risparmio - come dimostrato da numerosi studi l'introduzione dello Psicologo delle Cure Primarie consentirà allo Stato di realizzare un significativo risparmio sulla spesa sanitaria grazie alla significativa riduzione della spesa per analisi cliniche, visite specialistiche come dimostrato da numerosi studi.
  3. Uguaglianza - a tutti gli psicologi devono essere garantite le stesse possibilità d'accesso a questa nuova opportunità lavorativa, tenendo conto che tutti gli psicologi italiani abilitati sono idonei a svolgere le attività previste dalla Legge 56/89, quelle cioè che sono chiamati a svolgere con i pazienti nell'ambito delle cure primarie, previo lo svolgimento di un corso di formazione nell'ambito specifico della psicologia delle cure primarie.
  4. Facilità d'accesso alla Formazione - non devono esservi barriere economiche o geografiche (o di altro tipo) all'accesso alla formazione sulla Psicologia delle Cure Primarie; i costi devono essere contenuti e, per i redditi più bassi, nulli. Tutti inoltre devono poter usufruire di una formazione di qualità a prescindere dal luogo in cui vivono. Tutto questo è possibile, come dimostrato dal lavoro svolto dalla ISP negli ultimi 4 anni (PNSP). La formazione non deve essere motivo di speculazione a vantaggio dei soliti gruppi economici.
  5. Meritocrazia - l'inserimento degli Psicologi nell'ambito di questo nuovo servizio deve essere trasparente e fondarsi sul merito. In tutti i casi la selezione dovrà basarsi su un concorso pubblico. In tale sede il possedere una formazione specifica e/o una documentata esperienza su campo e/o una documentata attività di ricerca sulla psicologia delle cure primarie costituirà un requisito importante che deve incidere significativamente sul punteggio finale.
  6. Preferenza di cooperazione - gli Psicologi e i MMG che hanno già avviato o svolto in passato una cooperazione con uno o più MMG potranno scegliere di continuare a cooperare insieme. In tutti gli altri casi rimarrà sempre la possibilità di esprimere, in sede concorsuale, preferenze di cui si dovrà tenere conto (con modalità trasparenti) in sede d'assegnazione.

  


 PROPOSTA DI LEGGE 


 

ART. 1.
(Diritto all’assistenza psicologica)

1. La Repubblica Italiana, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce il diritto all’assistenza psicologica in quanto necessaria per la salvaguardia della salute psico-fisica.

2. L’assistenza psicologica di cui al comma 1 è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso la Figura Professionale dello Psicologo delle Cure Primarie, istituita ai sensi dell’articolo 2.

 

ART. 2.
(Istituzione e compiti della figura professionale dello Psicologo delle Cure Primarie)

 

1. E' istituita la figura professionale dello Psicologo delle Cure Primarie del ruolo sanitario alla quale appartengono i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3.

2. Lo Psicologo delle Cure Primarie svolge il Servizio di Psicologia delle Cure Primarie che consiste primariamente nelle attività di psicodiagnosi, di sostegno psicologico, di consulenza e di indicazione di assistenza psicologica a livello di cure secondarie e terziarie nell'ambito delle cure primarie. Al fine di migliorare le condizioni di salute psicofisica del paziente e di prevenire il deterioramento delle stesse, sia nelle condizioni di malattia cronica o terminale che in tutte le condizioni di disagio psicologico, lo Psicologo delle Cure Primarie svolge anche l'attività di prevenzione e di educazione rivolta ai pazienti, ai loro familiari, alle persone affettivamente vicine o che si prendono cura del paziente.

3. Lo Psicologo delle Cure Primarie può intervenire utilizzando gli strumenti e i metodi d'intervento già acquisiti.

4. Ai fini della diagnosi in ambito psicologico di cui al comma 2, sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico e comportamentale che possano beneficiare del sostegno psicologico e/o che siano trattabili mediante tutti i metodi d'intervento psicologici che abbiano ricevuto un adeguato e verificabile supporto scientifico-sperimentale.

5. Per assistenza psicologica si intende l'insieme delle prestazioni assistenziali specificate nella legge 56/89.

6. I costi dell’assistenza psicologica prestata dallo Psicologo delle Cure Primarie in attuazione della presente legge sono posti a carico del Sistema Sanitario Nazionale e/o Regionale.

7. Lo Psicologo delle Cure Primarie deve essere posto nelle condizioni ottimali per lo svolgimento delle sue mansioni nell'ambito delle cure primarie; in particolare dovrà poter usufruire di un locale situato nella stessa struttura in cui opera il MMG, durante gli stessi orari di visita del MMG per un periodo di tempo non inferiore alle 6 ore settimanali. I costi legati all'uso di tali locali sono a carico del SSN.

8. L'introduzione dello Psicologo delle Cure Primarie e del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie deve essere accompagnata da campagne d'informazione e formazione, sotto forma di corsi ad accesso facilitato (anche online), su tale figura professionale, rivolte agli Psicologi e ai Medici operanti nel settore delle cure primarie, al fine di promuovere e facilitare l'indispensabile cooperatività tra le figure professionali coinvolte nel processo di cura e assistenza del paziente, nell'ottica di un servizio delle Cure Primarie multidisciplinare e integrato.

 

ART. 3.
(Elenco degli Psicologi delle Cure Primarie)

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'elenco degli Psicologi delle Cure Primarie.

2. Possono essere inseriti negli elenchi di cui al comma 1 tutti gli Psicologi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) Titolo di Studio: Laurea Magistrale o equivalente in Psicologia.

b) Iscrizione alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi di uno dei Paesi dello spazio economico europeo, comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore ai due mesi rispetto a quella di scadenza del bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E., l’obbligo d’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

c) Assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN o altre strutture pubbliche.

d) Aver svolto corsi di formazione professionale nell'ambito specifico della Psicologia delle Cure Primarie in grado di fornire al professionista le competenze teoriche indispensabili per operare in modo consepevole e informato in tale ambito specifico.

e) Aver superato l'esame del concorso pubblico finalizzato alla selezione degli Psicologi da inserire nel Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e nell'elenco degli Psicologi delle Cure Primarie. L'esame concorsuale dovrà essere incentrato su argomenti pertinenti all'ambito della Psicologia delle Cure Primarie.

f) Nei processi concorsuali, di selezione e/o d'inserimento e/o d'assunzione degli Psicologi negli ambiti specifici delle Cure Primarie o ai fini della stipula di convenzioni con il SSN costituisce titolo di attribuzione di maggior punteggio e/o di merito e/o di preferenza e/o di precedenza l'aver svolto o lo svolgere una documentata attività di psicologo nel settore specifico delle cure primarie, nella forma di cooperazioni o collaborazioni secondo modelli ispirati a quelli descritti nella letteratura scientifica di settore e/o l'aver svolto attività di ricerca documentabile nell'ambito della Psicologia delle Cure Primarie.

g) Tutti gli Psicologi, in sede di selezione e/o d'inserimento, dovranno poter esprimere una o più preferenze di cooperazione con uno o più medici nell'ambito delle cure primarie. L'affiancamento dello psicologo al medico oggetto della preferenza dovrà inoltre svolgersi favorendo il proseguimento delle cooperazioni già in atto o di quelle già svoltesi in passato.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’accessibilità degli elenchi alle strutture del SSN e agli utenti.

4. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione degli psicologi iscritti.

 

Art.4

Formazione e facilità di accesso

 

La formazione sulla Psicologia delle Cure Primarie ai fini dell'inserimento dello Psicologo nell'Elenco Nazionale degli Psicologi delle Cure Primarie e dell'ammissione a concorsi:

  1. deve fornire allo Psicologo le informazioni necessarie ad utilizzare le abilità, già possedute e riconosciute dalla legge 56/89, nell'ambito specifico delle cure primarie, in particolare sulle problematiche di salute più frequentemente incontrate in quell'ambito e sulle problematiche relative alla cooperazione con il medico;
  2. può comprendere forme di tirocinio o di supervisione o di esperienza diretta sul campo;
  3. deve essere a carico totale o parziale del Sistema Sanitario Nazionale e/o Regionale;
  4. deve essere di facile accesso in quanto a modalità di fruizione, prevedendo anche modalità di formazione e valutazione a distanza asincrona o sincrona (FAD);

 

ART. 5
(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ART. 6

(Formazione continua)

 

1. L’attività di diagnosi e di assistenza psicologica prestate in attuazione dell’articolo 1 dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3 sono valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’educazione continua in medicina e/o in psicologia, secondo le modalità stabilite dal Ministro della salute con proprio decreto.


DOMANDE E RISPOSTE 


 

  • Perchè dare titolo di merito, preferenza e precedenza agli Psicologi che hanno svolto una documentata esperienza sul campo? Le ragioni principali sono due: in primo luogo è giusto favorire i colleghi secondo un criterio meritocratico che premi chi ha utilizzato risorse personali e tempo per svolgere l'attività di psicologo presso lo studio di uno o più MMG o strutture opsedaliere, quasi sempre senza alcuna retribuzione da parte dello Stato, ma acquisendo in tal modo quel know how, quel bagaglio di conoscenze che solo l'esperienza sul campo può fornire. E' vantaggioso che i cittadini, laddove possibile, possano usufruire dei servizi di psicologia delle cure primarie forniti da professionisti che hanno già una certa esperienza sul campo.
  • Perchè dare titolo di preferenza e precedenza agli Psicologi che hanno svolto attività di ricerca nell'ambito della Psicologia delle Cure Primarie? Sempre in base ad una logica meritocratica e non discriminatoria tutti gli Psicologi che hanno svolto attività di ricerca nell'ambito specifico della Psicologia delle Cure Primarie, oltre ad aver contribuito allo sviluppo della figura professionale dello Psicologo delle Cure Primarie in Italia e nel mondo, hanno acquisito una base di conoscenza e un'esperienza settoriale specifica alla quale deve essere riconosciuto e attribuito il giusto valore, specie nei processi di selezione che riguardano proprio quest'ambito specifico.
  • Perchè non includere anche gli Psichiatri nell'alveo della Psicologia delle Cure Primarie? La risposta a questa domanda è semplice. Oltre ad esservi differenze nette nella formazione dei medici nell'area della psichiatria e della psicologia, in particolare nell'uso di strumenti di analisi e metodi d'intervento, tali figure professionali sono già inserite nel SSN e già oggi i medici di medicina generale, qualora ritengano necessario il ricorso agli strumenti della Psichiatria, sono tenuti ad inviare i pazienti bisognosi a tali figure professionali. Con l'introduzione dello PCP il medico, nella scelta di inviare o meno il paziente da uno psichiatra, avrà l'opportunità di confrontarsi con uno psicologo. L'assistenza psichiatrica è dunque già garantita dal SSN. Ciò che manca al nostro SSN è uno strumento diffuso e di facile accesso all'assistenza psicologica che si concretizza nella figura nascente dello Psicologo delle Cure Primarie.
  • Perché rifiutare la discriminazione tra psicologi e psicoterapeuti o tra psicologi di diverso indirizzo? L'attività principale dello Psicologo delle Cure Primarie è quella di psicodiagnosi, sostegno psicologico, prevenzione ed educazione dei pazienti che afferiscono allo studio del Medico di Medicina Generale; l'Art.1 della legge 56/89 stabilisce che tutti gli psicologi abilitati possono svolgere tali attività. A queste capacità riconosciute dallo Stato in ragione della formazione universitaria specifica degli psicologi e dell'iter post universitario per l'abilitazione alla professione, lo Psicologo delle Cure Primarie deve obbligatoriamente affiancare specifiche competenze teorico-pratiche nell'ambito della Psicologia delle Cure Primarie, acquisibili tramite una formazione professionale altrettanto specifica finalizzata principalmente ad informare lo psicologo sulle caratteristiche peculiari del setting delle cure primarie (tempi, relazioni con il medico e con i pazienti, coordinamento, ecc.), delle problematiche più frequentemente incontrate (ad es. quelle legate alle più comuni malattie croniche come il diabete, l'ipertensione ecc.) e degli strumenti dimostratisi più efficaci per la gestione di tali problematiche. Sarà la selezione, svolta in modo competente e trasparente, a favorire chi ha maggiori conoscenze, competenze e attitudini nel campo dell'assistenza psicologica.

 

  • Perchè non restringere l'accesso a tale ruolo solo agli Psicoterapeuti? La principale ragione per evitare questa discriminazione è che l'intervento psicoterapeutico non rientra tra le mansioni specifiche dello Psicologo delle Cure Primarie. A questo bisogna aggiungere che la psicoterapia è uno dei metodi d'intervento che lo psicologo può utilizzare nei casi indicati e verso il quale lo Psicologo delle Cure Primarie può indirizzare il paziente in caso di necessità. La Psicoterapia costituisce un importante strumento d'intervento in sede di cure secondarie.

 

  •  Che differenza c'è tra "Psicologo delle Cure Primarie" e "Psicologo di Base"? Lo Psicologo di Base è una figura professionale che, in virtù delle sue caratteristiche principali, è qui considerato come una sotto-tipologia di Psicologo delle Cure Primarie, ossia uno Psicologo delle Cure Primarie che opera utilizzando uno dei possibili modelli di cooperazione con il medico. Per un approfondimento, clicca qui.

 


 

Domande e risposte

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