Psicologo del territorio: Proposta di Legge 2013 OPCampania
Riportiamo l'interessante proposta di legge regionale ad iniziativa popolare propossa dall'Ordine degli Psicologi della Campania per l'introduzione dello "Psicologo del Territorio", una figura professionale che, sul piano operativo, ha un orientamento più vicino/affine alle attività tipicamente svolte dai servizi sociali Comunali e poco con la figura dello Psicologo delle Cure Primarie, ma altrettanto importante e, a nostro avviso, ben integrabile con i servizi di Psicologia delle Cure Primarie propriamente detti. Questo Servizio è stato concepito infatti come parte del sistema dei servizi sociali della Regione Campania.
La legge prevede uno psicologo ogni 10.000 persone (contro la media prevista di uno Psicologo delle Cure Primarie ogni 1500 abitanti). .
Lodevole l'assenza in tale proposta di legge di vincoli o ostacoli (arbitrariamente inseriti in altre proposte di legge) che limitino l'accesso allo svolgimento di tale servizio a specifiche sub- categorie di psicologi definite in base ai metodi d'intervento preferiti: per poter svolgere i servizi di psicologia territoriale previsti dalla legge basterà infatti essere iscritti alla sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi. Bisognerà comunque aspettare il complicato reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
E' bene dunque tener presente che lo Psicologo delle Cure Primarie e lo Psicologo del Territorio svolgono funzioni sostanzialmente differenti, ma perfettamente integrabili. Le due figure professionali e relative funzioni non devono dunque essere confuse e l'istitusione di una delle due non deve comportare l'esclusione dell'altra.
PROPOSTA DI LEGGE OPCampania
Art. 1
(Istituzione e finalità del "Servizio di Psicologia del Territorio")
1. Al fine di garantire ai cittadini della regione Campania l'accesso a prestazioni sociali
attinenti alle discipline psicologiche, è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione
Campania, il Servizio di Psicologia del Territorio. Tale Servizio rappresenta l'insieme
coerente e coordinato delle attività psicologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. I Comuni, in forma singola o associata, ovvero gli Ambiti Territoriali, competenti per la
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della regione Campania, prevedono nei
Piani Sociali di Zona i servizi di cui al comma 1 disciplinandone il funzionamento nel
rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il servizio di cui al comma 1 è garantito in ogni Ambito Territoriale, con la presenza di
almeno un operatore ogni diecimila abitanti.
4. Il Servizio di Psicologia del Territorio è finalizzato a:
- promuovere il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell'individuo in relazione ai
contesti di vita (familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari);
- contribuire al benessere nei sistemi di convivenza, fronteggiare e prevenire fenomeni di
disagi relazionali in famiglia, scuola, comunità.
Art. 2
(Compiti ed attività del Servizio di Psicologia del Territorio)
Il Servizio di Psicologia del Territorio svolge le seguenti attività:
a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
b) interventi in Centri di Accoglienza/Assistenza per donne maltrattate;
c) interventi a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e
psicologica;
d) interventi in favore delle famiglie con membri con disabilità;
e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
g) interventi in favore di minori e adulti dell'area penale;
h) interventi che favoriscano la piena integrazione psicosociale dei cittadini immigrati;
i) interventi di informazione e consulenza finalizzati al benessere della scuola, al successo
formativo e alla prevenzione, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.
Art. 3
(Requisiti degli operatori)
I "Servizi di psicologia Territoriale" di cui alla presente legge, si avvalgono, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo degll'Ordine degli
Psicologi.
Art. 4
(Norma finanziaria)
I Servizi di cui alla presente legge sono finananziati nell'ambito delle risorse disponibili per la
realizzazione dei Piani Sociali di Zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Disposizioni transitorie)
I Servizi di cui all'art. 1, comma 1, entrano in vigore, per ciascun Ambito Territoriale Sociale,
all'adozione del rispettivo Piano Sociale di Zona approvato successivamente, e comunque non oltre
tre anni, a partire dalla data di esecutività della presente legge. La presente legge è dichiarata
urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di ossservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
Fonte: Comune di Napoli
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